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	<title>A.L&amp;S.</title>
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	<description>Ambiente Lavoro e Sicurezza di Paolo Ius</description>
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		<title>Autorizzazioni in materia ambientale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[roccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:22:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Attualmente il riferimento per quanto riguarda l’iter autorizzativo per la maggior parte delle piccole e medie imprese è costituito dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) presente in ogni Comune, che ha lo scopo di raccogliere tutte le procedure autorizzative e inoltrarle agli enti di specifici di riferimento (ARPA, VVFF, ATO, ecc); lo scopo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Attualmente il riferimento per quanto riguarda l’iter autorizzativo per la maggior parte delle piccole e medie imprese è costituito dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) presente in ogni Comune, che ha lo scopo di raccogliere tutte le procedure autorizzative e inoltrarle agli enti di specifici di riferimento (ARPA, VVFF, ATO, ecc); lo scopo è semplificare le procedure e/o riunire in un unico provvedimento autorizzativo (es SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività &#8211; AUA: Autorizzazione Unica Ambientale) i vari titoli abilitativi in materia ambientale.<br />
E’ possibile comunque richiedere autorizzazioni singole (es per le sole emissioni), qualora si abbiano singole necessità autorizzative per attività non complesse. Il riferimento è comunque sempre il SUAP<br />
La norma di riferimento è il DLgs 156/2006 &#8211; Norme in materia ambientale: Stabilisce norme per gli scarichi idrici, i rifiuti, le emissioni in atmosfera<br />
Per quanto riguarda invece l’emissione di rumore negli ambienti esterni la norma di riferimento è la Legge quadro 447/1995 e s.m.i.</p>
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		<title>La valutazione dei rischi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[roccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:18:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il decreto legislativo 81/2008 (e prima ancora il Decreto legislativo 626/94), stabilisce la necessità di eseguire la valutazione dei rischi correlate all’attività lavorativa, per tutte le attività che abbiano anche un solo dipendente. L’obbligo è a carico del Datore di lavoro, che ha la possibilità di avvalersi di un consulente interno o esterno, ma che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Il decreto legislativo 81/2008 (e prima ancora il Decreto legislativo 626/94), stabilisce la necessità di eseguire la valutazione dei rischi correlate all’attività lavorativa, per tutte le attività che abbiano anche un solo dipendente. L’obbligo è a carico del Datore di lavoro, che ha la possibilità di avvalersi di un consulente interno o esterno, ma che rimane in ogni caso il primo responsabile di tale valutazione<br />
Il documento di valutazione dei rischi (DVR), deve prendere in considerazione tutti i rischi possibili e valutarne l’importanza, individuando e definendo le eventuali necessità e priorità di intervento, al fine di eliminare o diminuire i rischi mediante misure di prevenzione, protezione, addestramento e formazione<br />
Oltre al datore di lavoro sono previsti adempimenti e responsabilità per tutte le componenti Aziendali (Dirigenti, Preposti, Lavoratori).<br />
Vengono individuate figure specifiche che devono essere presenti in ogni azienda: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Addetto all’Antincendio e all’emergenza, Addetto al Primo Soccorso, Medico del Lavoro (a volte, ma raramente, non obbligatorio).<br />
Per ognuna di queste figure sono previsti percorsi formativi specifici e aggiornamenti periodici </p>
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		<title>Vibrazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[roccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:13:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le vibrazioni trasmesse al corpo umano durante le attività lavorative vengono suddivise in due tipologie: -Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero (WBV) -Vibrazioni trasmesse al sistema Mano-Braccio (HAV) Le vibrazioni che interessano il CORPO INTERO vengono trasmesse al corpo nel suo insieme, attraverso le superfici che lo sorreggono: le situazioni più comuni riguardano la guida di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le vibrazioni trasmesse al corpo umano durante le attività lavorative vengono suddivise in due tipologie:<br />
-Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero (WBV)<br />
-Vibrazioni trasmesse al sistema Mano-Braccio (HAV)</p>
<p style="text-align: justify;">Le vibrazioni che interessano il CORPO INTERO vengono trasmesse al corpo nel suo insieme, attraverso le superfici che lo sorreggono: le situazioni più comuni riguardano la guida di automezzi, con trasmissione dal sedile e/o dallo schienale, anche in funzione dello stato della pavimentazione stradale; ma possono essere dovute anche al funzionamento di corpi vibranti da attrezzature di lavoro, quando i lavoratori operino in loro prossimità (es. magli o presse).<br />
Nella misurazione delle vibrazioni dirette al Corpo intero si deve tener conto della diversa sensibilità del corpo umano alle vibrazioni di frequenza diversa, (analogamente a quanto viene fatto con la curva di ponderazione A in acustica per tener conto della sensibilità uditiva). La norma UNI ISO 2631-1 deﬁnisce diverse curve di ponderazione per i diversi assi di misura x, y, z, e per le diﬀerenti posture del corpo esposto a vibrazioni: eretta, seduta, supina. La curva di ponderazione relativa a sollecitazioni verticali (Wk) possiede un massimo nell’intervallo 4 &#8211; 8 Hz, mentre la curva di ponderazione relativa a sollecitazioni nel piano orizzontale (Wd) possiede un massimo nell’intervallo 1 &#8211; 2 Hz. Il rischio da esposizione interessa soprattutto la schiena (lombalgie e traumi del rachide, considerate dalla norma legislativa D.lgs. 81/08), ma anche il collo e la spalla. Inoltre si possono riscontrare effetti sul sistema digestivo, sull’apparato riproduttivo femminile e sul sistema venoso.<br />
Elementi di possibile aumento delle condizioni di rischio sono l’assunzione di scorrette posture durante il lavoro, la presenza di vibrazioni impulsive o urti ripetuti, ambienti di lavoro freddi e/o umidi, oltre a caratteristiche personali (età, tono muscolare, disturbi preesistenti).<br />
Le vibrazioni hanno effetto in tutte le tre possibili direzioni (assi ortogonali X, Y, Z): il livello espositivo tuttavia viene calcolato sulla base del maggiore dei valori misurati sui tre assi di riferimento.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-397 aligncenter" src="https://www.aelleesse.it/sito/wp-content/uploads/2020/02/Vibrazioni1-300x261.png" alt="" width="300" height="261" /></p>
<p>Le vibrazioni trasmesse al SISTEMA MANO-BRACCIO durante il lavoro, come si evince dal termine, interessano gli arti superiori del corpo umano: possono avere luogo durante l’utilizzo di utensili portatili o comunque nelle occasioni in cui vengono azionate con gli arti superiori attrezzature che possono trasmettere vibrazioni durante il loro funzionamento (es: trapani, avvitatori, troncatrici a nastro manovrate dall’operatore, ecc). Durante l’utilizzo delle attrezzature possibili fattori di aumento delle condizioni di rischio sono costituiti da eccessive forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare, basse temperature, o particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio.</p>
<p>Anche nella misurazione delle vibrazioni dirette al sistema mano-braccio si deve tener conto della diversa sensibilità del corpo umano alle vibrazioni di frequenza diversa, (analogamente a quanto viene fatto con la curva di ponderazione A in acustica per tener conto della sensibilità uditiva). La curva di ponderazione in frequenza adottata nella strumentazione utilizzata per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è la curva Wh, deﬁnita dalla norma UNI EN ISO 5349-1, nella quale la sensibilità massima si ha nell’intervallo di frequenza 8 ÷16 Hz.</p>
<p>Le vibrazioni hanno effetto in tutte le tre possibili direzioni (assi ortogonali X, Y, Z): il livello espositivo viene calcolato tenendo conto dei valori misurati sui tre assi di riferimento.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-396 aligncenter" src="https://www.aelleesse.it/sito/wp-content/uploads/2020/02/Vibrazioni2-300x136.png" alt="" width="300" height="136" srcset="https://www.aelleesse.it/sito/wp-content/uploads/2020/02/Vibrazioni2-300x136.png 300w, https://www.aelleesse.it/sito/wp-content/uploads/2020/02/Vibrazioni2.png 411w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per la valutazione delle vibrazioni si eseguono misure di accelerazione e si esprimono in <strong>m/sec<sup>2</sup></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa di riferimento per la determinazione dell’esposizione dei lavoratori a vibrazioni è il D.Lgs 81/2008.<br />
Secondo la norma, per entrambe le esposizioni sia del sistema mano-braccio che del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite, come ad esempio, nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma prevede valori limite (da non superare mai) e valori di azione raggiunti quali diventa obbligatoria la sorveglianza sanitaria. A differenza di quanto previsto per il rumore, il rispetto dei valori di azione non esime dalla necessità di adottare misure di prevenzione e protezione; infatti il solo fatto che esista una condizione di esposizione, seppur limitata, comporta per il Datore di lavoro la necessità di adottare gli adeguati provvedimenti di prevenzione, protezione e formazione, al fine di eliminare o ridurre i rischi e cautelare i lavoratori.</p>
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		<title>Il Rumore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[roccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 21:33:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Decibel (dB) è l’unità di misura logaritmica utilizzata per la quantificazione del suono. Si definisce suono una variazione di pressione percepibile dall&#8217;orecchio umano. Affinché le variazioni di pressione siano avvertibili, si devono verificare più volte in un determinato tempo; si definisce &#8220;frequenza&#8221; il numero delle variazioni di pressione in un secondo e si misura [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Decibel (dB) è l’unità di misura logaritmica utilizzata per la quantificazione del suono.<br />
Si definisce <strong>suono</strong> una variazione di pressione percepibile dall&#8217;orecchio umano.<br />
Affinché le variazioni di pressione siano avvertibili, si devono verificare più volte in un determinato tempo; si definisce &#8220;<strong>frequenza</strong>&#8221; il numero delle variazioni di pressione in un secondo e si misura in Hertz (Hz).<br />
Tali variazioni di pressione, propagandosi attraverso un mezzo elastico (aria nelle condizioni più comuni), danno luogo a vibrazioni percepibili dall&#8217;apparato uditivo umano nell&#8217;intervallo compreso tra 20 e 20.000 Hz; vibrazioni di frequenza inferiore o superiore non danno luogo a sensazione sonora e vengono chiamate rispettivamente infrasuoni e ultrasuoni.<br />
L&#8217;orecchio umano tuttavia non possiede la medesima sensibilità alle diverse frequenze udibili: infatti, ad esempio, un suono di 70 dB a 1000 Hz sarà percepito dall&#8217;uomo in modo diverso rispetto ad un suono di 70 dB a 20 Hz; in linea di massima, si può dire che l&#8217;orecchio umano possiede una migliore sensibilità tra i 1000 ed i 5000 Hz mentre percepisce in modo incompleto le frequenze che si collocano al di fuori di tale intervallo.<br />
Il termine A indica la misurazione del suono con riferimento ad una curva di ponderazione (chiamata A) che si assume come rappresentativa delle facoltà uditive dell’orecchio umano alle varie frequenze di cui è composto il suono.<br />
I risultati delle misurazioni del suono con riferimento alle facoltà uditive dell’orecchio umano si esprimono pertanto in <strong>dB(A)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa di riferimento per la determinazione dell’esposizione dei lavoratori a rumore è il D.Lgs 81/2008, capo II:<br />
I limiti previsti da tale normativa fanno riferimento alla protezione del solo danno uditivo, in ragione del fatto che esistono evidenze statistiche che mettono in correlazione l’ipoacusia con l’intensità e la durata dell’esposizione a rumore.<br />
Gli effetti extrauditivi del rumore, pur essendo a volte significativi e importanti, rivestono invece carattere di variabilità e soggettività e non si prestano ad una classificazione statistica che ne permetta la definizione di limiti specifici, in particolare negli ambienti di lavoro. Tuttavia gli effetti extrauditivi devono essere sempre considerati anche nella valutazione del rumore nelle attività lavorative, ad esempio nella valutazione delle attività di ufficio come elemento di disturbo dell’attenzione, o negli ambienti di produzione come elemento di disturbo e mascheramento che può comportare la mancata percezione di situazioni di pericolo, oltre che per possibili esiti di tipo organico (effetti su apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale, ecc), con possibili svariate conseguenze quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo, ecc.<br />
Le norme che si riferiscono al contenimento del rumore negli ambienti esterni fanno capo alla Legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico): i successivi provvedimenti legislativi in attuazione di tale norma prevedono limiti di molto inferiori a quelli prescritti per gli ambienti di lavoro, poichè in questo caso il riferimento non è il danno uditivo (anche se sempre possibile), ma si considera invece il disturbo da rumore negli ambienti di vita, con riferimento implicito agli effetti extrauditivi di cui sopra.<br />
Si prescrive che il territorio, ad opera delle amministrazioni comunali, venga suddiviso in sei distinte zone (dalla area “protetta” alla “esclusivamente industriale”) con limiti diversi per i periodi Diurno (6.00÷22.00) e Notturno (22.00÷6.00), di carattere assoluto, per l’emissione negli ambienti esterni e differenziale, per gli ambienti abitativi.<br />
Le attività che siano potenzialmente fonte di rumore (es attività produttive, ma non solo) devono predisporre una valutazione di impatto acustico che attesti rispetto dei limii prescritti per l’area di appartenenza.<br />
Per attività che necessitano di confort acustico per la loro funzione (es: scuole, abitazioni di tipo civile), deve essere eseguita preliminarmente una valutazione di clima acustico che ne attesti la compatibilità con la condizione acustica dell’area nella quale verranno edificate.</p>
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