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Il Decibel (dB) è l’unità di misura logaritmica utilizzata per la quantificazione del suono.
Si definisce suono una variazione di pressione percepibile dall’orecchio umano.
Affinché le variazioni di pressione siano avvertibili, si devono verificare più volte in un determinato tempo; si definisce “frequenza” il numero delle variazioni di pressione in un secondo e si misura in Hertz (Hz).
Tali variazioni di pressione, propagandosi attraverso un mezzo elastico (aria nelle condizioni più comuni), danno luogo a vibrazioni percepibili dall’apparato uditivo umano nell’intervallo compreso tra 20 e 20.000 Hz; vibrazioni di frequenza inferiore o superiore non danno luogo a sensazione sonora e vengono chiamate rispettivamente infrasuoni e ultrasuoni.
L’orecchio umano tuttavia non possiede la medesima sensibilità alle diverse frequenze udibili: infatti, ad esempio, un suono di 70 dB a 1000 Hz sarà percepito dall’uomo in modo diverso rispetto ad un suono di 70 dB a 20 Hz; in linea di massima, si può dire che l’orecchio umano possiede una migliore sensibilità tra i 1000 ed i 5000 Hz mentre percepisce in modo incompleto le frequenze che si collocano al di fuori di tale intervallo.
Il termine A indica la misurazione del suono con riferimento ad una curva di ponderazione (chiamata A) che si assume come rappresentativa delle facoltà uditive dell’orecchio umano alle varie frequenze di cui è composto il suono.
I risultati delle misurazioni del suono con riferimento alle facoltà uditive dell’orecchio umano si esprimono pertanto in dB(A).

La normativa di riferimento per la determinazione dell’esposizione dei lavoratori a rumore è il D.Lgs 81/2008, capo II:
I limiti previsti da tale normativa fanno riferimento alla protezione del solo danno uditivo, in ragione del fatto che esistono evidenze statistiche che mettono in correlazione l’ipoacusia con l’intensità e la durata dell’esposizione a rumore.
Gli effetti extrauditivi del rumore, pur essendo a volte significativi e importanti, rivestono invece carattere di variabilità e soggettività e non si prestano ad una classificazione statistica che ne permetta la definizione di limiti specifici, in particolare negli ambienti di lavoro. Tuttavia gli effetti extrauditivi devono essere sempre considerati anche nella valutazione del rumore nelle attività lavorative, ad esempio nella valutazione delle attività di ufficio come elemento di disturbo dell’attenzione, o negli ambienti di produzione come elemento di disturbo e mascheramento che può comportare la mancata percezione di situazioni di pericolo, oltre che per possibili esiti di tipo organico (effetti su apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale, ecc), con possibili svariate conseguenze quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo, ecc.
Le norme che si riferiscono al contenimento del rumore negli ambienti esterni fanno capo alla Legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico): i successivi provvedimenti legislativi in attuazione di tale norma prevedono limiti di molto inferiori a quelli prescritti per gli ambienti di lavoro, poichè in questo caso il riferimento non è il danno uditivo (anche se sempre possibile), ma si considera invece il disturbo da rumore negli ambienti di vita, con riferimento implicito agli effetti extrauditivi di cui sopra.
Si prescrive che il territorio, ad opera delle amministrazioni comunali, venga suddiviso in sei distinte zone (dalla area “protetta” alla “esclusivamente industriale”) con limiti diversi per i periodi Diurno (6.00÷22.00) e Notturno (22.00÷6.00), di carattere assoluto, per l’emissione negli ambienti esterni e differenziale, per gli ambienti abitativi.
Le attività che siano potenzialmente fonte di rumore (es attività produttive, ma non solo) devono predisporre una valutazione di impatto acustico che attesti rispetto dei limii prescritti per l’area di appartenenza.
Per attività che necessitano di confort acustico per la loro funzione (es: scuole, abitazioni di tipo civile), deve essere eseguita preliminarmente una valutazione di clima acustico che ne attesti la compatibilità con la condizione acustica dell’area nella quale verranno edificate.